IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  3396  del  14
giugno 1993;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                Volume residenziale per l'agriturismo
 
   1.  Il  volume  a  scopo residenziale di 250 m(Elevato al Cubo) da
destinare  esclusivamente  all'attivita'  agrituristica  puo'  essere
realizzato  soltanto  nella  sede aziendale del maso definita in base
all'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 21
luglio 1981, n.  26.  A  tal  fine  l'interessato  deve  produrre  un
certificato  di  iscrizione  nell'elenco  provinciale degli operatori
agrituristici.