IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3396 del 14 giugno 1993; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Volume residenziale per l'agriturismo 1. Il volume a scopo residenziale di 250 m(Elevato al Cubo) da destinare esclusivamente all'attivita' agrituristica puo' essere realizzato soltanto nella sede aziendale del maso definita in base all'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26. A tal fine l'interessato deve produrre un certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici.